Ricorso contro il “Decreto Appropriatezza” e cronistoria

Ricorso contro il “Decreto Appropriatezza” e cronistoria

 

Come sapete, in autunno 2015 si è cominciato a parlare del Decreto-Lorenzin sull’appropriatezza . In dicembre il decreto è stato firmato. Il 20 gennaio 2016 è apparso in G.U. ed è entrato in vigore il 4 febbraio 2016. Ne davamo notizia con una news su questo sito il 3 febbraio 2016. Naturalmente, è perfino superfluo dirlo, il nostro appello di allora alla Regione Lombardia perché facesse ricorso in Corte Costituzionale è del tutto caduto nel vuoto! Poi è successo che:

– alcuni Presidenti di Ordine lombardi, tra cui Milano (che si è fatto promotore dell’iniziativa), hanno incontrato un alto funzionario regionale: da quell’incontro è scaturita un’importante circolare che, di fatto, spostava l’applicazione del Decreto a quando il ministero avesse chiarito meglio alcuni passaggi del dispositivo emanato: leggi il testo della circolare: prima circolare regionale .

– Il 20 marzo 2016 l’Ordine dei Medici di Milano, unica istituzione pubblica e privata in Italia, presentava ricorso al TAR Lazio contro il decreto stesso. Si riporta il comunicato stampa emesso: “Milano, 22 Marzo 2016 – Roberto Carlo Rossi, in qualità di Presidente dell’Ordine dei  Medici Chirughi e Odontoiatri della Provincia di Milano,  ha presentato un ricorso al  TAR del Lazio contro il Decreto Ministeriale (DM) del 9 dicembre 2015 sull’appropriatezza delle prescrizioni mediche. A sostegno del ricorso, redatto e presentato dall’Avv. Gennaro Messuti, si portano le seguenti “accuse”: violazione e falsa applicazione della Costituzione, del codice deontologico medico, della legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, della legge 7 agosto 1990. A cui si aggiungono il difetto d’istruttoria e l’eccesso di potere, l’ingiustizia manifesta, l’irragionevolezza e l’illogicità manifeste, il perseguimento di fini diversi da quelli previsti dalla legge. “Il Ministero – spiega Roberto Carlo Rossi – a nostro convinto parere, ha esercitato il potere per finalità differenti dall’appropriatezza intesa quale appendice del diritto alla salute, confondendo il concetto di appropriatezza dell’attività prescrittiva con quello dell’economicità delle prescrizioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Io, come Presidente di Ordine, non posso che essere fortemente favorevole all’appropriatezza prescrittiva e al buon uso delle risorse disponibili. Ma quelli del Decreto sembrano solo tagli indiscriminati”.  “L’aspetto negativo più evidente – scrive l’Avv. Gennaro Messuti nel ricorso  – consiste nella estrema genericità del decreto che non consente una valutazione a priori certa e precisa di quelle che sono le ‘condizioni di erogabilità’ ovvero le ‘indicazioni di appropriatezza prescrittiva’, definite con valutazioni non professionali e che espongono il medico, qualora a posteriori venga ritenuto un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale’ a subire provvedimenti sanzionatori quali la riduzione del trattamento economico accessorio ovvero delle quote variabili”. Nel ricorso infine si ricorda che: “Secondo la Corte dei Conti, per ‘appropriatezza’ si deve intendere che ‘ad ogni patologia deve corrispondere esclusivamente una prescrizione che risulti tale da indurre un miglioramento nelle condizioni di salute del paziente’. Tale indicazione contraddice il Decreto Ministeriale, in quanto l’esclusione degli esami è stata fatta non in relazione alla salute del paziente, ma alla tutela delle casse della sanità”.

Dopo alcuni giorni, il Ministero emetteva una circolare esplicativa che escludeva, PER IL MOMENTO, l’applicazione di sanzioni, correggeva alcuni errori evidenti e sospendeva, di fatto, l’applicazione del decreto per pazienti oncologici, cronici e invalidi civili. VA NOTATO CHE 1) UNA SEMPLICE CIRCOLARE NON MODIFICA UN REGOLAMENTO PUBBLICATO IN G.U., 2) CHE LE SANZIONI NON VENGONO APPLICATE SOLO IN UNA PRIMA FASE MA E’ DA SUBITO VIGENTE LA SORVEGLIANZA DELLA CORTE DEI CONTI E LA RESPONSABILITA’ CONTABILE DEI MEDICI PRESCRITTORI. La circolare ministeriale sul decreto appropriatezza . Comunque, per ora: –  Nessuna limitazione prescrittiva per pazienti oncologici, cronici o invalidi.  –  Confermato il NO alle sanzioni in questa fase sperimentale, con dovere di seguire le seguenti modalità.  –  “Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell’ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di annotare il codice di nota.  –  Nel caso in cui sia necessario prescrivere diversi esami di laboratorio, con indicazioni differenti, è sufficiente riportare sulla medesima ricetta il quesito diagnostico principale. Inoltre, come detto, la circolare ministeriale corregge alcuni macroscopici errori del Decreto:  –  HDL COLESTEROLO: alla prestazione “Colesterolo Hdl” con l’espressione ‘in assenza di valori elevati’, si intende ‘in assenza di valori al di sotto della norma’. –  ACIDO URICO: la condivisione di erogabilità per l’esecuzione della prestazione ’Urato’ (nota 76 lett. b) ‘Monitoraggio delle terapie citotossiche nella patologia gottosa’ deve essere suddivisa in due distinte condizioni: ‘B) Monitoraggio delle terapie citotossiche’ e ‘C) Patologia gottosa’.  –  TRANSAMINASI: si potranno prescrivere sia in presenza di sospetto di Epatopatia (o di un rischio di epatopatia indotta da farmaci), sia in caso di Epatopatia nota, da monitorare.  –  COLESTEROLO e QUADRO LIPIDICO: indicati anche in caso di: valori pressori elevati, diabete, familiarità per dislipidemie, disendocrinie, abitudini di vita sfavorevoli, patologie vascolari conclamate e tutti i casi previsti dalla Nota 13.  –  RADIOLOGIA DIAGNOSTICA: si afferma che la dizione “sospetto oncologico” sarà da valutarsi da parte del MMG…  –  RMN RACHIDE: la condizione di erogabilità della risonanza magnetica del rachide si intende estesa ai casi in cui, anche senza dolore, sia presente una sintomatologia neurologica da compressione radicolare.  – RADIOLOGIA diagnostica: per ‘patologia traumatica acuta’ si intende “ patologia traumatica”, tenuto conto che la valutazione viene spesso rilevata a distanza dall’evento.  –  RMN MUSCOLO-SCHELETRICA: per la risonanza muscolo scheletrica senza mezzo di contrasto, la decisione di procedere all’indagine ecografica preliminare va ricondotta alla valutazione clinica del medico.  –  “VULNERABILITA’ SANITARIA”: s’intendono i pz. compromessi, con patologie sistemiche quale diabete, patologie cardio-vascolari, cerebrovascolari, infiammatorie croniche, immunodeficienza e gravidanza.  –  INDAGINI ALLERGOLOGICHE: potranno essere prescritte direttamente dal MMG o PLS (non più di 12 IgE specifiche per allergeni ).

Da ultimo, Regione Lombardia ha di recente emesso una circolare che recepisce in tutto le disposizioni ministeriali: ultima circolare Regione Lombardia su decreto appropriatezza .

Questo lo “stato dell’arte”. Vediamo ora cosa succederà nei primi mesi di applicazione e che cosa dirà il TAR Lazio. Vi terremo informati.