Quante volte, in corso di una trattativa, ci siamo sentiti dire (di solito a sproposito) la frase: “questo non si può fare, perché la Corte dei Conti poi ci condannerebbe a pagare di tasca nostra!”. In realtà, non si era mai visto che, in caso di qualche inadempienza, si recuperassero le quote dai manager delle ASL (oggi in Lombardia ATS o ASST). Per esempio, in caso di recuperi di quote per pazienti deceduti o per pazienti trasferiti o senza permesso di soggiorno, a pagare erano sempre e soltanto i MMG e i PLS con recuperi retroattivi di dieci anni. Ma la Convenzione dice un’altra cosa, e cioè che le revisioni degli elenchi devono essere fatte dalle ATS. Per esempio, nel caso di pazienti deceduti, l’articolo 42 parla chiaro, al comma 4 precisa che: “La revoca della scelta da operarsi d’ufficio per morte dell’assistito ha effetto dal giorno del decesso. L’Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall’evento“. E invece, in caso di quote di pazienti deceduti corrisposte per errore, abbiamo letto sui giornali molto spesso di notizie clamorose in cui si accusavano i poveri MMG addirittura di reati di truffa con conseguente danno d’immagine per la categoria, invariabilmente sbattuta in prima pagina dell’edizione locale di qualche giornale del Bel Stivale! Ci siamo sgolati tanti volte per far osservare che, di certo, di tutti è la colpa fuor che del medico! Macché…. Vox clamans in deserto…
Oggi, finalmente, sembra cominciata una nuova era. La Corte di Conti del Lazio, per le quote date ai MMG e ai PLS di pazienti deceduti, invece che prendersela con i Convenzionati, condanna chi non ha fatto il suo dovere e cioè non ha controllato che gli uffici dessero adeguata applicazione al dettato convenzionale.
Beh, ma allora, forse, non è tutto perduto! Forse il Diritto è ancora vivo nel nostro Paese!…
Leggi la sentenza della Corte dei Conti del Lazio: CORTE DEI CONTI LAZIO Responsabilità del DG quote deceduti ai MMG e PLS