Un parere del gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte reso all’Ordine dei Medici di Torino ribadisce una tendenza giurisprudenziale ormai assodata: il professionista non deve fare alcuna fattura (e ovviamente non deve pagare l’IVA) se la prestazione viene resa a titolo gratuito. Tuttavia, dice l’Agenzia, rimangono invariati i poteri di controllo dell’Agenzia e quindi il professionista dovrà essere in grado di dimostrare che la prestazione è stata fatta a titolo gratuito per una ben precisa ragione (a un medico, a un’organizzazione di volontariato, a un indigente, etc).
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