Giungono numerose richieste di chiarimenti in merito alla certificazione INPS contenente il codice V07. Purtroppo spesso tale documento in favore di pz fragili ci viene richiesto in maniera del tutto inappropriata da parte delle aziende.
Ricordiamo come in alcune sedi INPS sia a suo tempo stata emessa l’indicazione di utilizzare il codice V07 per certificare i periodi di malattia ai cittadini rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 26 comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Questa indicazione, seppure non concordata con la Direzione Generale e il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, rappresenta un particolare di scarso significato rispetto alla necessità di certificare correttamente da parte del MMG i periodi di astensione lavorativa nei casi previsti al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto. Vi sono molti aspetti del Decreto per i quali si è tuttora in attesa di un chiarimento della Direzione Generale INPS (che deve ancora ricevere le necessarie specifiche dai Ministeri).
La Direzione del Servizio Medico INPS lombardo si era espressa allora affermando che, in attesa di tali chiarimenti, i Medici di Medicina Generale, conoscendo la situazione critica dei loro pazienti, possano stilare il certificato di malattia indicando una diagnosi dettagliata al fine di inquadrare il lavoratore nella categoria del comma 2 art.26 DL 18/2020 (ad esempio: trapiantato di rene in stato di immunodepressione in isolamento domiciliare precauzionale per emergenza COVID-19), senza indicare il codice V07. (v. All 1)
Ricordiamo altresì che la disposizione, valida inizialmente fino al 30 aprile, è stataprorogata al 31 Luglio 2020 dal decreto 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ed è riferita esclusivamente a quei pazienti che presentino una condizione di rischio derivante da immunodepressione (congenita o acquisita), da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali dunque valgono le indicazioni sopra ricordate.
Per quanto riguarda le patologie croniche non contemplate dal decreto (diabete, malattie cardio-circolatorie, obesità, malattie neuro-muscolari, epatopatie croniche e così via), sarà il Medico Competente aziendale, acquisita dal lavoratore la documentazione clinica completa, la figura di riferimento più importante per riconoscere il rischio individuale ed indicare al Datore di Lavoro le modalità appropriate per la prevenzione e la salvaguardia della sua salute sul luogo di lavoro (Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20). (v. All 2)
Segnaliamo inoltre che stanno ancora pervenendo da parte di alcune aziende richieste di certificati di riammissione al lavoro dopo assenza per malattia: ESSE SONO DEL TUTTO ILLEGITTIME.
Laddove invece venisse richiesta dal paziente una generica certificazione di buona salute il nostro consiglio è di procedere al rilascio in libera professione (a pagamento) di certificato di tal tenore: ”… si certifica che il pz non presenta attualmente segni clinici evidenti di patologia acuta in atto“.