Lo SNAMI per agevolare gli iscritti sulle tematiche fiscali ha instaurato un nuovo servizio: a partire dal 5 settembre prossimo, tutti i giovedì sarà presente in sede il Rag. Vittorio Bonanomi dalle ore 15.00 alle 18.00.
ADESIONE FONDI DI QUALIFICAZIONE A – B
Ricordiamo che l’adesione ai Fondi aggiuntivi valevoli per il 2019 potrà essere comunicata fino al 31 ottobre sul portale ATS nella sezione Applicativi/DSP area riservata.
CORSO FAD SUGLI SCREENING ONCOLOGICI
Ci viene segnalato che la partecipazione al Corso FAD, con scadenza 31 dicembre 2019, ha ancora delle criticità nella compilazione dello stesso e per questo il nostro Presidente ha inviato a ATS e Regione una lettera di lamentele (per leggerla clicca su http://www.snamimilano.org/corso-fad-screening-oncologici-alla-berlina-se-sbagli-il-test/). Il sito è già stato modificato, nel senso che ora non è più necessario telefonare agli impiegati ma è sufficiente inviare una e-mail. Ci hanno assicurato che in settembre verrà modificata anche la procedura per ripetere il test, quando necessario. Vi faremo sapere. Ricordiamo, in ogni caso, che la segreteria è a disposizione degli iscritti per fugare qualsiasi problema tecnico si possa incontrare nell’esecuzione del test.
PUBBLICITA’ RELATIVA ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA E OBBLIGO COMUNICAZIONE DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE E DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE SANITARIA
In seguito a numerose domande pervenuteci in merito all’argomento, si sottolinea che in base a quanto sancito dalla L.175/1992, all’art.1 comma 4, “Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private…. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.”
Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario che non possegga il titolo di specializzazione potrà utilizzare, ai soli fini della pubblicità dell’informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di “Cardiologia” qualora abbia svolto effettivamente l’attività che intende pubblicizzare in una struttura e per quattro anni, ma non potrà utilizzare la dicitura “Specialista in Cardiologia” in quanto non in possesso del titolo di specializzazione.
Qualora il medico sia in possesso del titolo di specializzazione, anche ai fini dell’inserimento del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte professionali o in qualsiasi altro scritto, dovrà obbligatoriamente depositarlo presso l’Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell’Albo. Inoltre l’art.64 del codice di deontologia medica ricorda, tra i doveri di collaborazione con il proprio Ordine professionale che “…Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli conseguiti, utili al fine della compilazione e tenuta degli albi”.
Si rammenta anche che le Università NON informano gli Ordini quando un Medico consegue una specializzazione. Pertanto, deve essere il Medico a notificare all’Ordine il titolo stesso.
Infine, anche gli incarichi di Direzione Sanitaria o di Responsabile Sanitario, vanno comunicati all’Ordine dei Medici.
PERIZIA SUPER PARTES INDISPENSABILE PER L’EVENTUALE CONDANNA
La Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 28102/2019) ha stabilito che il medico non è condannabile senza una perizia non di parte. Infatti, Secondo la sentenza “il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza delle leggi scientifiche nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell’ambito della comunità scientifica”. Inoltre secondo la Cassazione è impossibile ignorare che in tema di responsabilità medica si sono succedute negli ultimi anni diverse normative (decreto Balduzzi e legge Gelli-Bianco) più favorevoli rispetto alla disciplina previgente. Da ultimo la sentenza richiama i parametri utili per distinguere la colpa lieve dalla colpa grave: la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, la misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell’agente, la motivazione della condotta e la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.
IMPORTANTE SENTENZA
Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso proposto da un Collega contro l’ASL di Lecce che aveva posto in essere un recupero coattivo per iperprescrizione. La difesa ha dimostrato ampiamente la legittimità del comportamento prescrittivo e ha condannato l’ASL alla restituzione delle quote trattenute, oltre interessi, rivalutazione e spese legali di lite. Sarà scelta del medico riaprire il contenzioso per il risarcimento di danni morali subiti.
GITE E PASSEGGIATE
SNAMI Esperienza sta organizzando le prossime passeggiate culturali e visite a Mostre interessanti che Milano offre come:
- La collezione Thannhauser del GUGGENHEIM di New York : Da Van Gogh a Picasso, Palazzo Reale, 17 Ottobre 2019 – 9 Febbraio 2020
- Passeggiata fra la Darsena e i Navigli
- Giorgio De Chirico –Palazzo Reale dal 25 Settembre al 19 Gennaio
- Grande prospettiva su Giulio Romano a MANTOVA
- Una notte a VENEZIA
Le date previste vi verranno comunicate appena possibile. Se siete interessati comunicate la vostra disponibilità alla nostra segreteria allo 02 58300360.