In caso di sostituzione del medico per assenza, ancorché mediante individuazione da parte dell‘assente del sostituto, non può configurarsi in capo a quest‘ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all’art 1228 c.c. Ed è improprio attribuire al medico sostituito gli stessi obblighi contrattuali che competono all‘azienda sanitaria con riguardo all‘attività dei medici ospedalieri o dei medici di guardia. Lo ha stabilito la Cassazione Penale (sez. IVa – sentenza 9814/2015 del 6 giugno 2015) ribaltando una clamorosa sentenza del Tribunale di Pontassieve che, all’epoca, aveva fatto scalpore. Infatti, in primo grado, il Tribunale condannò una Pediatra di Libera Scelta in ferie a rifondere in danni dell’errore medico prodotti dal medico sostituto. La Corte d’Appello e la Cassazione hanno invece (giustamente) stabilito che, a termine di ACN, “il sostituto assume direttamente e formalmente, all‘ atto dell‘incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti a tutte le attività previste dal presente Accordo“. Indefinitiva, il sostituto non agisce come ausiliario del medico che sostituisce, inteso quale debitore, come richiesto dall’art. 1228 c.c., poiché egli svolge l’attività per conto proprio.
La sentenza è destinata a diventare un punto di riferimento in caso di casi di malpractice del sostituto del Convenzionato.