E’ vero: è già successo tante volte ma non riusciremo mai ad abituarci. In Italia si fa una legge e dopo pochi giorni la si cambia e la si corregge. Questa è la volta del nuovo (?) Decreto sui certificati per l’attività sportiva non agonistica. Un record: il Decreto è diventato obsoleto nel giro di due settimane! Infatti, anche se la firma era ancora di Balduzzi, l’inchiostro della GU sulla quale era stato pubblicato era ancora fresco (v. nostra recentissima News del 26 luglio 2013).
Passano pochi giorni e… CONTRORDINE: si cambia ancora! Nel testo definitivo della Legge di conversione del così detto “Decreto del Fare”, licenziato il 9 agosto 2013 in via definitiva dalla Camera, è stata introdotta la seguente norma: “«Art. 42-bis. – (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). – 1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma”.
Insomma, le attività “ludico-motorie” non necessitano più di certificazione medica, il resto rimane invariato. Speriamo sia la volta buona! Ricordiamo le definizioni secondo il Decreto Balduzzi:
1) attività sportiva non agonistica:
a) attività parascolastiche
b) attività sportive organizzate da Coni o affiliate o riconosciute dal CONI
c) giochi della gioventù
2) attività sportiva amatoriale: attività sportiva svolta per passione da sportivi non tesserati ad alcuna associazione (tutti gli sport del tempo libero)
3) attività ludico-motorie: si intende l’attività sportiva intrapresa per mantenere un buono stato di salute (frequentatori di palestre piscine e corsi – l’eventuale richiesta di certificazione rientra nel rapporto cliente / gestore e risponde a esigenze legali/assicurative più che sanitarie).
Altre novità contenute nella legge :
Obbligo assicurativo: è stata definitivamente rinviato l’obbligo dell’assicurazione al 13 Agosto 2014: quest’anno dovrà servire, così è stato enunciato, per approvare un’apposita Legge sul “Rischio Clinico”…
Fascicolo Sanitario Elettronico: l’Art.17 contiene misure a favore dell’entrata in vigore entro il 31-12-2015 del FSE, ossia l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario dell’assistito, compreso il consenso o diniego alla donazione degli organi. L’Art.17 è già stato materia di osservazioni da parte del Garante Privacy che contesta che Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute possano accedere al FSE di chiunque, compresi i relativi documenti clinici, prima espressamente esclusi. Il garante osserva che alcuni passi dell’articolo sono in netto contrasto con la direttiva europea e preannuncia di sollevare la questione in sede comunitaria! ……dunque è tutto in fieri……
Puntualizzazione sugli arretrati del Governo Clinico
Avendo letto informazioni non precise di altra sigla sindacale in riferimento al pagamento del Governo Clinico, puntualizziamo che nel prossimo cedolino saranno pagati 7/12 di 1,54 €/pz (6/12 di arretrati + 1/12 competenza luglio) e non il 50% del Governo Clinico!
L’Esecutivo SNAMI Milano