Con due diverse sentenze depositate nel mese di dicembre 2014 la Corte di Cassazione, in dissonanza a precedenti orientamenti, ha rigettato due ricorsi dell’Agenzia dell’Entrate contro due decisioni di Commissioni Tributarie Regionali che avevano riconosciuto l’esonero dall’IRAP per due medici convenzionati con il SSN che si avvalevano delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria.
Ben lungi da falsi trionfalismi (la tendenza giurisprudenziale maggioritaria è ancora di segno opposto), pubblichiamo la circolare FNOMCeO e le due sentenze in questione.