La Regione Lombardia, in una recente lettera, ritorna sugli accertamenti necessari per emettere il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Ricorderete infatti che il Decreto Balduzzi di aprile (pubblicato in Gazzetta alla fine di luglio 2013) classificava l’attività sportiva non agonistica essenzialmente in quella che viene compiuta nell’ambito dell’attività scolastica extracurricolare, nell’ambito dei Giochi della Gioventù (esclusa la fase nazionale) e nelle palestre e nelle attività sportive che si svolgono sotto l’egida del CONI. Tutto il resto è classificato come attività “ludico-motoria”.
Orbene, la Regione Lombardia ci informa che: “La legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 10-septies dell‘art. 4, modifica ulteriormente la normativa concernente la certificazione per l‘attività sportiva non agonistica che già negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi interventi legislativi a livello nazionale. Il comma in questione, dopo aver chiarito quali siano i medici abilitati a rilasciare i certificati in oggetto (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, relativamente ai propri assistiti, Medici Specialisti in Medicina dello Sport, Medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), rimanda, per quanto concerne la definizione del tipo di accertamenti clinico-strumentali necessari per il rilascio dei certificati, a linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e sentito il Consiglio superiore di sanità. Fino all‘emanazione del Decreto Ministeriale eventuali accertamenti strumentali a completamento della visita medica, compreso quindi anche l‘elettrocardiogramma, non sono da considerarsi obbligatori; sono i medici certificatori che decidono, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di eventuali ulteriori accertamenti. Si precisa, infine, che per le persone già in possesso di un certificato per attività sportiva agonistica, qualunque sia lo sport praticato (visite da A 1 a 85) e che praticano anche attività non agonistica, non deve essere richiesto un secondo certificato per l’attività non agonistica, ma è sufficiente la presentazione di copia del certificato per attività agonistica“.
Leggi la nota di regione Lombardia: nota H1.2014.0005182 6-2-14 (1)