Statuto e regolamento

Titolo I – Dell’ Associazione


Art. 1
1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) è una associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, con simbolo …., senza fini di lucro e di fatto regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

Art. 2
1. L’Associazione non persegue finalità di lucro ed ha come scopo fondamentale:
a) la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche, e la propria coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza;
b) la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attività professionale;
c) interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo compongono; per tali scopi e per la tutela dei suoi iscritti, lo S.N.A.M.I., intraprende ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle convenzioni e dei contratti dei medici qualunque sia la loro qualifica ed il loro rapporto con strutture pubbliche e private;
d) mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, delle altre organizzazioni sindacali;
e) promuovere l’informazione, anche attraverso l’attività editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell’opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi;
f) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni sindacali mediche libere e rappresentative, Nazionali, dell’U.E. ed Internazionali allo scopo di raggiungere l’unità dei medici, partecipando all’uopo ad organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l’adesione, anche per la migliore tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del Medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.

Art. 3
1. Dell’Associazione SNAMI possono far parte gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che accettano e condividono il presente Statuto.

Art. 4
1. L’iscrizione all’Associazione si ottiene mediante domanda da inoltrare al Presidente della Sezione Provinciale competente e viene perfezionata con il versamento della quota associativa.
2. L’iscrizione si intende ulteriormente perfezionata dopo che siano trascorsi novanta giorni senza che l’Esecutivo Provinciale o il Comitato Centrale abbiano espresso motivato parere negativo e dà diritto a partecipare alla vita dell’associazione. L’iscrizione è tacitamente rinnovata di anno in anno.
3. Possono confluire nello S.N.A.M.I. associazioni mediche sia nazionali che regionali che provinciali, che ne facciano richiesta scritta, dichiarando formalmente la piena accettazione dello Statuto e delle sue linee programmatiche. Il confluire nello S.N.A.M.I. delle suddette Associazioni mediche è subordinato al parere degli Organi rispettivamente Provinciali, Regionali e Nazionale del Sindacato. I membri delle associazioni confluenti diventano a tutti gli effetti iscritti S.N.A.M.I. previo pagamento della quota associativa individuale.
4. E’ assicurata ad ogni iscritto ampia libertà di pensiero e di critica esclusivamente nell’ambito degli organi istituzionali del Sindacato; qualora emergessero contrasti ideologici o politici a livello Provinciale o Regionale, questi saranno affrontati rispettivamente dall’Esecutivo Regionale o Nazionale.
5. Anche ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, qualunque associato può essere escluso con delibera del Congresso Nazionale per gravi motivi. A titolo esemplificativo costituiscono gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’Associato le espressioni e i comportamenti dell’Associato lesivi della onorabilità di uno o più Associati, fermo restando il diritto insopprimibile della critica, purché portata in forma corretta, costruttiva e non distruttiva, né pregiudizievole per altri Associati e per il Sindacato stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere proposto all’Assemblea dei Delegati da parte dell’Esecutivo Nazionale e/o del Presidente Nazionale e viene adottato a maggioranza dei membri presenti del Congresso Nazionale, sia in sede di convocazione ordinaria che straordinaria, con provvedimento motivato.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra associazione sindacale di categoria, pena il deferimento dell’iscritto ai Probiviri Regionali.
7. Tutte le cariche Provinciali, Regionali e Nazionali sono onorifiche e senza compenso.

Titolo II – Organizzazione dell’Associazione

Art. 5
1. La sede organizzativa, amministrativa e della segreteria è a Milano; la sede legale dello S.N.A.M.I. viene scelta dal Presidente.

Art. 6
1. Lo S.N.A.M.I. prevede un’organizzazione Nazionale, Regionale e Provinciale

Art. 7
1. Organizzazione Provinciale. Sono Organi Provinciali:
– l’Assemblea Provinciale
– il Consiglio Provinciale
– l’Esecutivo Provinciale
– il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Art. 8
1. L’Assemblea Provinciale è costituita da tutti gli iscritti della Provincia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale Assemblea può essere di tipo Ordinario, o di tipo Straordinario.

Art. 9
1. L’Assemblea Provinciale Ordinaria viene convocata una volta all’anno, tra il 20 gennaio ed il 20 marzo, dal Presidente Provinciale con lettera semplice e/o altro mezzo, ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti, almeno 20 giorni prima della data stabilita; gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso la sede provinciale sulla data esatta. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo. In tale Assemblea viene presentata e discussa la relazione del Presidente; vengono presentati dal Tesoriere i bilanci a consuntivo e a preventivo per la votazione, vengono eletti i Delegati al Congresso Nazionale, proposti dall’Esecutivo, che durano in carica fino all’Assemblea successiva.

Art. 10
1. L’Assemblea Provinciale Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Presidente Provinciale o almeno i 2/3 dei membri dell’Esecutivo provinciale, o la metà più uno degli iscritti della provincia, o il Presidente Regionale, con parere vincolante del Presidente Nazionale, ne facciano richiesta scritta e motivata. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo. Il Presidente Provinciale è tenuto in maniera vincolante a convocare tale Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, mediante l’invio di lettera semplice, o l’utilizzo di altro mezzo ritenuto più idoneo, a tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della data stabilita. In caso di impedimento, volontario od involontario, del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il VicePresidente e, consequenzialmente se impedito, il membro dell’Esecutivo più anziano di età.
2. L’Assemblea Provinciale straordinaria, con parere vincolante del Presidente Regionale e di quello Nazionale, diventa elettiva in caso di commissariamento o di decadenza o di dimissioni di almeno i 2/3 dei membri eletti.

Art. 11
1. Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria è anche Assemblea Provinciale Elettiva ed elegge, con votazioni separate:
– il Consiglio Provinciale (sette componenti più un consigliere ogni 250 iscritti)
– il Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente)
2. In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente almeno il 50% più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche un’ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore ai membri dell’Esecutivo.

Art. 12
1. Il Consiglio Provinciale elegge fra i propri componenti i 5 membri dell’Esecutivo Provinciale.
2. Del Consiglio Provinciale fa parte di diritto il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, se iscritto allo S.N.A.M.I.
3. Tale Consiglio, su proposta dell’Esecutivo Provinciale, ha come compiti:
– analizzare le problematiche della provincia e ratificare le deliberare dell’Esecutivo su quanto è necessario per la gestione della Sezione Provinciale
– esaminare, una volta all’anno, i bilanci consuntivi e preventivi vista la relazione dei Revisori dei Conti
– stabilire le quote di iscrizione provinciale tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale
– nominare un rappresentante delegato in ogni Azienda o Distretto sanitario su proposta del Presidente Provinciale
– nominare i responsabili di Settore su proposta del Presidente Provinciale
– nominare un rappresentante ogni cento iscritti per il Consiglio Regionale
– convocare i Responsabili di settore per le dovute relazioni
– può nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali di particolare interesse provinciale, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.

Art. 13
1. I cinque componenti dell’Esecutivo Provinciale eleggono, con votazioni separate, tra i propri membri:
– il Presidente Provinciale
– il Vice Presidente Provinciale
– il Segretario Provinciale
– il Tesoriere Provinciale
– l’Addetto Stampa Provinciale

Art. 14
1. Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio provinciale e il tramite con gli Esecutivi Regionale e Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Provinciali, il Consiglio Provinciale e l’Esecutivo Provinciale; propone all’Esecutivo Provinciale, per l’approvazione, i Responsabili di Settore e i Delegati Aziendali per lo specifico settore, con i quali cura i rapporti e ne supervisiona l’operato sindacale. Può partecipare o presiedere direttamente o per delega qualsiasi adunanza degli iscritti della propria provincia.

Art. 15
1. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 16
1. Il Segretario Provinciale svolge tutte le attività organizzative della Sezione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee provinciali.

Art. 17
1. Il Tesoriere Provinciale è il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione e tiene un registro di entrate ed uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio da presentare all’Esecutivo Provinciale, per discuterlo durante l’Assemblea Ordinaria, e all’Esecutivo Nazionale per conoscenza.

Art. 18
1. L’Addetto Stampa Provinciale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa locale e informa tutti gli iscritti.

Art. 19
1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarità formale delle spese e degli incassi, redige una relazione sul bilancio provinciale, ne riferisce al Consiglio e all’Assemblea Provinciale. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Provinciali con la seguente eccezione: può essere delegato al Congresso Nazionale.
2. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.
3. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.

Art. 20
1. Il Responsabile di Settore ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel Settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, nel rispetto delle decisioni dell’Esecutivo a cui riferisce.

Art. 21
1. Organizzazione Regionale. Sono Organi Regionali:
– il Consiglio Regionale
– l’Esecutivo Regionale
– il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
– il Collegio Regionale dei Probiviri
– i Comitati Regionali di Settore
– l’Assemblea Regionale.

Art. 22
1. Il Consiglio Regionale è costituito da:
– i Presidenti Provinciali,
– un delegato per ogni Settore del rispettivo Comitato Regionale di Settore,
– un membro ogni cento iscritti per ogni sezione provinciale.
2. Elegge, fra i propri componenti, i 5 membri dell’Esecutivo Regionale.
3. Elegge, al di fuori dei propri componenti, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente).
4. Elegge, al di fuori dei propri componenti, i Probiviri Regionali (cinque componenti effettivi più uno supplente di età superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.).
5. Del Consiglio Regionale fanno parte di diritto il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo S.N.A.M.I.
6. Tale Consiglio, su proposta dell’Esecutivo Regionale ha come compiti:
– analizzare le problematiche della Regione e ratificare le delibere dell’Esecutivo Regionale su quanto è necessario per la gestione della Regione
– nominare i delegati per le trattative e per i rapporti con la parte pubblica a livello regionale
– esaminare, una volta all’anno, i bilanci consuntivi e preventivi, vista la relazione dei Revisori dei Conti
– stabilire le quote di iscrizione regionali, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale
– ascoltare i componenti del Comitato Regionale di Settore per le dovute relazioni.
7. Il Consiglio Regionale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.
8. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.

Art. 23
1. I cinque componenti dell’Esecutivo Regionale eleggono nel loro seno:
– il Presidente Regionale
– il Vice Presidente Regionale
– il Segretario Regionale
– il Tesoriere Regionale
– l’Addetto Stampa Regionale

Art. 24
1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio regionale e nei confronti dell’Esecutivo Nazionale ed è Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Regionali, il Consiglio Regionale e l’Esecutivo Regionale.

Art. 25
1. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 26
1. Il Segretario Regionale svolge tutte le attività organizzative della Regione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee regionali.

Art. 27
1. Il Tesoriere Regionale è il Responsabile amministrativo della gestione finanziaria della regione e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Regionale, per discuterlo, e all’Esecutivo Nazionale per conoscenza.

Art. 28
1. L’Addetto Stampa Regionale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa regionale e informa le Sezioni.

Art. 29
1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarità formale delle spese e degli incassi, e redige una relazione sul bilancio regionale, e ne riferisce al Consiglio. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica degli Organi Regionali. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto.
2. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.

Art. 30
1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 componenti effettivi più uno supplente di età superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.; elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Giudica sull’operato e sulla inosservanza del presente Statuto da parte degli iscritti e degli organi delle Province della propria Regione, nonché sull’inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi degli interessi e della dignità dello S.N.A.M.I., su deferimento motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto.
2. Tutte le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto associativo, su richiesta motivata e scritta di almeno una delle parti, saranno demandate a detto Collegio che dovrà giudicare ex bono et aequo. Il Presidente dei Probiviri provvede, in caso di deferimento, a notificare all’interessato gli addebiti, che debbono essere elencati dettagliatamente con l’indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e di luogo e delle relative modalità e, nel caso di omissioni, indicherà tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto.
3. Viene fissata la data dell’udienza e di ciò viene data comunicazione, con lettera R.R. inviata all’interessato, almeno 20 giorni prima dell’udienza. In caso di assenza dell’interessato, viene fissata una seconda udienza nella quale si procederà anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l’associato, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all’adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta, va redatta la decisione con l’indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l’esposizione dei motivi e il dispositivo. Nessuno può ostacolare il Collegio nelle sue funzioni e a tale scopo i singoli iscritti e organi del Sindacato sono tenuti a prestare collaborazione.
4. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:
– archiviazione
– proscioglimento
– avvertimento
– censura
– sospensione temporanea da uno a sei mesi
– espulsione ad nutum
5. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri vanno comunicati al Presidente Regionale, che provvederà a renderli operativi e ad informare la Presidenza Nazionale.
6. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso il solo ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncerà in maniera definitiva ed inappellabile.
8. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.

Art. 31
1. I Comitati Regionali di Settore sono costituiti dall’insieme dei Responsabili Provinciali di settore (uno per ogni settore attivo). Eleggono nel loro interno un Responsabile Regionale per ogni settore da inviare al Consiglio Regionale per relazionare sul proprio operato.

Art. 32
1. L’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli iscritti della Regione e viene convocata dal Presidente Regionale, per motivi di particolare interesse sindacale.

Art. 33
1. Organizzazione Nazionale. Sono Organi Nazionali:
– il Congresso Nazionale dei Delegati
– il Comitato Centrale
– l’Esecutivo Nazionale
– il Consiglio Nazionale
– i Comitati Nazionali di Settore
– il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
– il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 34
1. Il Congresso Nazionale è composto da tutti i Delegati delle Sezioni Provinciali regolarmente costituite ed è aperto a tutti gli iscritti, questi ultimi senza diritto di voto e di parola.
2. Sono Delegati al Congresso Nazionale:
– il Presidente Provinciale di ogni singola Sezione Provinciale S.N.A.M.I., che può farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Provinciale.
– il Presidente Regionale di ogni singola Sezione Regionale S.N.A.M.I., che può farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Regionale.
– Gli iscritti eletti dalle Assemblee Provinciali quali Delegati.
3. La funzione di Delegato congressuale non è cedibile ad altro iscritto. Il numero dei Delegati, che sarà convalidato dalla Commissione “Verifica Poteri” appositamente nominata dal Presidente Nazionale, sarà rapportato alla media degli iscritti degli ultimi tre anni, in regola con il pagamento della quota annuale, e comunicato dalla Tesoreria Nazionale alle singole sezioni Provinciali.
4. Tale media comporterà le seguenti situazioni:
a) per Sezioni provinciali con meno di 50 iscritti di media: nessun Delegato congressuale oltre al Presidente Provinciale o suo delegato
b) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 50 di media, ma inferiore a 100 unità: un Delegato congressuale oltre il Presidente Provinciale
c) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 100 di media: un delegato congressuale ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 unità, oltre il Presidente Provinciale.

Art. 35
1. Il Congresso Nazionale Ordinario viene convocato una volta all’anno dal Presidente Nazionale e comunicato con lettera semplice inviata ai Presidenti Provinciali, almeno 60 giorni prima della data stabilita, per ascoltare e discutere la relazione del Presidente Nazionale e quelle dei Coordinatori Nazionali di Settore.
2. Discute ed approva le eventuali modifiche statutarie, se all’Ordine del Giorno.
3. Discute ed approva le linee programmatiche del Sindacato.

Art. 36
1. Il Congresso Nazionale Straordinario viene convocato dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata ai Presidenti Provinciali, su propria decisione motivata o entro tre mesi dalla richiesta motivata pervenutagli dalla maggioranza semplice dei componenti del Comitato Centrale o dai due terzi dei Delegati Congressuali.

Art. 37
1. Ogni tre anni Il Congresso Nazionale Ordinario è anche Congresso Elettivo ed elegge, con votazioni separate:
a) il Presidente Nazionale, anche per acclamazione
b) i membri del Comitato Centrale
c) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti in numero di tre effettivi ed uno supplente
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri in numero di cinque effettivi ed uno supplente, tutti di età superiore ai 50 anni e con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.
2. Il Congresso Straordinario diventa elettivo in caso di decadenza o di dimissione di almeno la metà più uno dei componenti dell’Esecutivo Nazionale.

Art. 38
1. Il Comitato Centrale è costituito dal Presidente Nazionale che lo presiede e dai membri eletti tra i Delegati al Congresso Nazionale, nel numero di 30 (trenta), più uno per ogni 1.000 (mille) iscritti. Sono cooptati i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo SNAMI, i rappresentanti Nazionali di Settore ed il Responsabile del Centro Studi Nazionale.
2. Si riunisce, ordinariamente, ogni quadrimestre o in via straordinaria su richiesta dell’Esecutivo o di due terzi dei suoi componenti.
3. Il Comitato Centrale:
– esamina per l’approvazione il bilancio consuntivo e preventivo
– esamina i rapporti con le altre organizzazioni sindacali mediche, con la FNOMCEO, con l’ENPAM, con gli Enti ed organi politici e con gli Ordini dei Medici ed Odontoiatri
– determina le modalità di adesione allo SNAMI, esamina le domande di iscrizione delle associazioni che ne facciano richiesta, esprimendo su queste parere motivato ed insindacabile
– determina le modalità di reperimento dei fondi e l’ammontare della quota sociale nazionale
– approva la quota minima di iscrizione provinciale nonché quella di competenza regionale
– studia le iniziative per il potenziamento dello SNAMI e per la diffusione della propria stampa
– nomina i membri da cooptare nel Consiglio Nazionale per incarichi speciali
– recepisce le linee programmatiche elaborate dal Congresso Nazionale anche inerenti gli accordi ed i contratti nazionali, delegandole all’Esecutivo Nazionale
– recepisce le linee programmatiche elaborate dal Congresso Nazionale anche inerenti gli accordi ed i contratti regionali, delegandole agli Esecutivi Regionali
– propone al Presidente Nazionale le candidature dei Responsabili Nazionali di Settore
– propone al Presidente Nazionale le candidature dei Segretari Organizzativi Interregionali (Nord, Centro, Sud) e dei responsabili Nazionali per la Stampa, per le Relazioni Pubbliche, per i Rapporti con l’ENPAM, per il Centro Studi e la Formazione Professionale
– delega il Centro Studi all’approfondimento delle problematiche culturali e sindacali interessanti i vari settori della categoria, a selezionarne quelle di maggiore utilità ed importanza, per racchiuderle in un progetto analitico da presentare all’Esecutivo Nazionale
– istituisce, per ogni controversia, una commissione composta da cinque componenti del Comitato Centrale di età superiore ai 50 anni e dieci anni di iscrizione al sindacato per esaminare e proporre al Comitato Centrale che deciderà sui ricorsi ai deliberati del Collegio Nazionale dei Probiviri
– delibera il commissariamento delle Sezioni Provinciali e/o Regionali inadempienti, anche su proposta dell’Esecutivo Regionale competente o del Presidente Nazionale.
4. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Comitato Centrale, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti per la carica nelle precedenti elezioni.

Art. 39
1. L’Esecutivo Nazionale è formato da sette componenti
a) il Presidente Nazionale
b) un Vice Presidente Nazionale
c) un Segretario Nazionale Organizzativo
d) due Vice Segretari Nazionali Organizzativi
e) un Tesoriere
f) un Addetto all’Ufficio Stampa
2. L’Esecutivo Nazionale si riunisce, convocato dal Presidente Nazionale, ogni qualvolta occorra.

Art. 40
1. Il Presidente Nazionale, eletto con le modalità di cui all’articolo 37, rappresenta legalmente e politicamente il Sindacato. E’ il custode dello Statuto e dei Regolamenti. Rappresenta globalmente tutti i settori del Sindacato. Nomina i componenti dell’Esecutivo nell’ambito del Comitato Centrale. Convoca e presiede gli Organi Nazionali. Sigla gli accordi o i contratti nazionali. Può delegare altro membro del Consiglio Nazionale e può avvalersi di tecnici per rappresentare lo S.N.A.M.I. in occasione di trattative contrattuali nazionali.
2. Il Congresso Nazionale può eleggere per acclamazione un Presidente Nazionale Onorario. Il Presidente Nazionale Onorario entra di diritto nell’Esecutivo Nazionale, nel Comitato Centrale e nel Consiglio Nazionale ed è Delegato di Diritto al Congresso Nazionale.

Art. 41
1. Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.

Art. 42
1. Il Segretario Organizzativo Nazionale svolge tutte le attività organizzative nazionali, redige i verbali del Comitato Centrale e dell’Esecutivo Nazionale.

Art. 43
1. I Vice Segretari Organizzativi Nazionali svolgono le funzioni a loro delegate dal Segretario Nazionale e il più anziano sostituisce il Segretario Nazionale in caso di sua assenza.

Art. 44
1. Il Tesoriere Nazionale è il responsabile amministrativo della gestione finanziaria e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, annuali da presentare all’approvazione del Comitato Centrale.

Art. 45
1. L’Addetto Stampa Nazionale cura l’informazione di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa nazionale e con gli Addetti Stampa Regionali.

Art. 46
1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
– il Presidente Nazionale che lo presiede e lo convoca
– i componenti del Comitato Centrale
– i Responsabili Nazionali dei Settori
– i Presidenti Regionali
– i Presidenti Provinciali
– i Membri Cooptati per incarichi speciali di interesse nazionale.
2. Si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o richiesto dal Presidente o dalla metà più uno dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Nazionale:
– propone e promuove la costituzione dei Comitati di Settore
– studia e propone al Congresso Nazionale eventuali modifiche statutarie
– esamina le problematiche di politica sindacale connesse all’intersettorialità del Sindacato

Art. 47
1. I Comitati Nazionali di Settore, in numero di uno per ogni settore di attività presente nello SNAMI, sono costituiti dai Responsabili Regionali e Provinciali del Settore specifico o dai loro delegati.
2. Ogni Comitato è presieduto dal Responsabile Nazionale del Settore, nominato direttamente dal Presidente Nazionale tra i delegati regionali di settore del Sindacato, su proposta del Comitato Centrale.
3. Il Comitato Nazionale di Settore rappresenta gli interessi del Sindacato nel Settore specifico e studia le linee programmatiche, in armonia con le altre componenti sindacali, diffonde nei modi e nelle forme opportune le linee programmatiche del Sindacato nel settore; coordina le organizzazioni regionali di settore e quelle provinciali che ne sono vincolate. Il responsabile Nazionale di Settore relaziona il Presidente Nazionale e il Comitato Centrale in merito al proprio operato e segue le direttive nazionali.

Art. 48
1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dal Congresso Nazionale; nel suo seno elegge un Presidente. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nazionale, ma il Revisore può essere delegato al Congresso Nazionale. I Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare, senza facoltà di voto, alle riunioni del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale. Il Collegio viene convocato di norma ogni quattro mesi. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti. Ha il compito di revisionare il bilancio nazionale, i libri contabili e controfirmarli per l’approvazione, controllare la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate, controllare la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.
2. Per l’espletamento di tali compiti il Collegio ha la possibilità di prendere visione di qualsiasi documentazione attinente ai bilanci; l’eventuale dissenso sulla contabilità deve essere motivato e portato a conoscenza dell’Esecutivo Nazionale appositamente convocato. Annualmente il Collegio redige una relazione che viene letta in Comitato Centrale.
3. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.

Art. 49
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi più uno supplente, di età superiore a 50 anni e con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione allo S.N.A.M.I.; elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Giudica sull’operato e sulla inosservanza del presente statuto da parte degli organi nazionali, e funziona come organo di secondo grado nel caso di impugnativa di provvedimenti del Collegio Regionale.
2. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri provvede, nel caso di azioni, a notificare all’interessato gli addebiti che debbono essere circostanziati con l’indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo, di luogo, delle relative modalità e, nel caso di omissioni, indicherà tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto.
3. Il Presidente del Collegio fissa la data dell’udienza e di ciò viene data comunicazione, con lettera R.R. all’interessato, almeno 20 giorni prima dell’udienza. In caso di assenza dell’interessato, viene fissata una seconda udienza e si procederà anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il Relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l’Associato deferito, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all’adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta va redatta la decisione, con l’indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l’esposizione dei motivi e il dispositivo adottato.
4. I provvedimenti decisi dal Collegio devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:
– archiviazione
– proscioglimento,
– avvertimento
– censura
– sospensione temporanea da uno a sei mesi
– espulsione ad nutum
5. I provvedimenti decisi dal Collegio Nazionale dei Probiviri vanno comunicati al Presidente Nazionale che provvederà a renderli operativi.
6. Avverso i provvedimenti adottati nei confronti di componenti di Organi Nazionali, è ammesso il ricorso alla Commissione di cui all’art. 38.
7. La Commissione, entro trenta giorni, si pronuncerà in maniera definitiva ed inappellabile.
8. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti per la carica nelle ultime elezioni.

Art. 50
1. In caso di scioglimento dello SNAMI Nazionale le eventuali rimanenze attive verranno devolute all’ONAOSI.

Art. 51
1. Il presente Statuto viene completato da un regolamento applicativo approvato dal Comitato Centrale.

 

REGOLAMENTO al 20 gennaio 2024: REGOLAMENTO SNAMI AL 20 GENNAIO 2024